Fondazione Geometri di Parma

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Acustica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (GU n. 124 del 30-5-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaalle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime disicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischiderivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recanteattuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, delladirettiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE edella direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezzae della salute dei lavoratori durante il lavoro e successivemodificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ªdel Senato della Repubblica, nonche’ delle Commissioni riunite XI eXII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con iMinistri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e dellefinanze, della salute, delle attivita’ produttive, per gli affariregionali e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del1994», il titolo e’ sostituito dal seguente: «Attuazione delledirettive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti ilmiglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duranteil lavoro.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redattodall’amministrazione competente per materia, ai sensidell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l’efficacia degli atti legislativiqui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’europee (GUCE).

Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce chel’esercizio della funzione legislativa non puo’ esseredelegato al Governo se non con determinazione di principi ecriteri direttivi e soltanto per tempo limitato e peroggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed iregolamenti.
– La legge 18 aprile 2005, n. 62, e’ pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.
– La direttiva 2003/10/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L42 del 15 febbraio 2003.
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e’pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
– La direttiva 89/391/CEE e’ pubblicata nella GUCE n. L183 del 29 giugno 1989.
– La direttiva 89/654/CEE e’ pubblicata nella GUCE n. L393 del 30 dicembre 1989.
– Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicatenella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.
– Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicatenella GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.
– La direttiva 90/394/CEE e’ pubblicata nella GUCE n. L196 del 26 luglio 1990.
– La direttiva 90/679/CEE e’ pubblicata nella GUCE n. L374 del 31 dicembre 1990.
– La direttiva 93/88/CEE e’ pubblicata nella GUCE n. L268 del 29 ottobre 1993.
– La direttiva 95/63/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L335 del 30 dicembre 1995.
– La direttiva 97/42/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L179 dell’8 luglio 1997.
– La direttiva 98/24/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L131 del 5 maggio 1998.
– La direttiva 99/38/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L138 del 1° giugno 1999.
– La direttiva 2001/45/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L195 del 19 luglio 2001.
– La direttiva 1999/92/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L23 del 28 gennaio 2000.

Nota all’art. 1:
– Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,e le direttive, vedi note alle premesse.

Art. 2. Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n.
626 del 1994

1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ inserito il seguente:

«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis. Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per laprotezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e lasicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e inparticolare per l’udito.
Art. 49-ter. Definizioni1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo dellapressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione deltempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornatalavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionaleISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valoremedio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizionegiornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornatelavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, inrelazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e allapressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A)e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) eppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) eppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dellaattivita’ lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore variasignificativamente, da una giornata di lavoro all’altra, e’ possibilesostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite diesposizione e dei valori di azione, il livello di esposizionegiornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale acondizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, comedimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite diesposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo irischi associati a tali attivita’.
Capo IIObblighi del datore di lavoroArt. 49-quinquies.
Valutazione del rischio1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo inconsiderazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusaogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cuiall’articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza deilavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effettisulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni frarumore e sostanze ototossiche connesse con l’attivita’ svolta e frarumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza deilavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali diavvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre ilrischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite daicostruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformita’ alle vigentidisposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettateper ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltrel’orario di lavoro normale, in locali di cui e’ responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteraturascientifica;
l) la disponibilita’ di dispositivi di protezione dell’udito conadeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo’fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possonoessere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui ilavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documentodi valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati allecondizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristichedel rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattoriambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. Imetodi utilizzati possono includere la campionatura, purche’ siarappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buonatecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datoredi lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazionideterminate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure diprevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e’ documentata inconformita’ all’articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sonoprogrammante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, dapersonale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio diprevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso ildatore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione dinotevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando irisultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita’.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore dilavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ognicaso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione,mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minoreesposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto dellavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusal’eventualita’ di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature dilavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e’ di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti dilavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delleattrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loroesposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o diisolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature dilavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione dellavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensita’dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, consufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sonooltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma dimisure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione alrumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti adun rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati daappositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso allestesse e’ limitato, ove cio’ sia tecnicamente possibile egiustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attivita’, il lavoratorebenefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione daldatore di lavoro, il rumore in questi locali e’ ridotto a un livellocompatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore nonpossono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione dicui all’articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezioneindividuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nelTitolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valoriinferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione deilavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopradei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurareche vengano indossati i dispositivi di protezione individualedell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito checonsentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo alminimo, previa consultazione dei lavoratori o dei lororappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individualedell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta daidispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dallavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite diesposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell’esposizione1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limitedi esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese inapplicazione del presente titolo, si individuano esposizionisuperiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al disotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitareche la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, ildatore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori ugualio superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formatiin relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, conparticolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo voltea eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore,incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cuiall’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumoreeffettuate in applicazione dell’articolo 49-quinquies insieme a unaspiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individualedell’udito;
f) all’utilita’ e ai mezzi impiegati per individuare e segnalaresintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a unasorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimol’esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cuiall’articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede ivalori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e’ estesa ailavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermal’opportunita’.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in unlavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione arumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed illavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a normadell’articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi anorma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazionedelle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinche’ sia riesaminato lo stato di salutedi tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizioneanaloga.

Art. 49-undecies.

Deroghe1. Il datore di lavoro puo’ richiedere deroghe all’uso deidispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limitedi esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazionecompleta ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportarerischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto aquanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le partisociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente cheprovvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e lecircostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa,al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sonoriesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena lecircostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e’ condizionatadalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioniche garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che irischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoroassicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed ilrispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogniquattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospettoglobale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presentearticolo.

Art. 49-duodecies.

Linee guida1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le partisociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presentetitolo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente caponei settori della musica e delle attivita’ ricreative.».

Nota all’art. 2:
– Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi notealle premesse.

Art. 3.
Sanzioni

1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inseritele seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sonoinserite le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».

Nota all’art. 3:
– Il testo dell’art. 89 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, come modificato dal presentedecreto, cosi’ recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoroe dai dirigenti). – 1. Il datore di lavoro e’ punito conl’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tremilioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6; commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda dalire tre milioni a lire otto milioni per la violazionedegli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) eq); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quatere 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi1,2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater,commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64;
65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1,2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2,88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2;
88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o conl’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per laviolazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1,2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi1 e 2;
b-bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammendada euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3e 4, 36-quinquies, comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti conla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione alire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e8; 87, commi 3 e 4».

Art. 4.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativon. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presentedecreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regionie delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbianoancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicanofino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione diciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoliderivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentalidesumibili dal presente titolo.

Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 117, quinto comma, dellaCostituzione cosi’ recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alledecisioni dirette alla formazione degli atti normativicomunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzionedegli accordi internazionali e degli atti dell’Unioneeuropea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalegge dello Stato, che disciplina le modalita’ di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza».
– Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi notealle premesse.
– Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.

Art. 5.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretosono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decretolegislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al dannouditivo, non si applica l’articolo 24 del decreto del Presidentedella Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nellaTabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e’ soppressa.

Note all’art. 5:
– Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991,n. 77: (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,in materia di protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici ebiologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 dellalegge 30 luglio 1990, n. 212), reca:
«Protezione dei lavoratori contro i rischi diesposizione al rumore durante il lavoro».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro) e’pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,S.O.

Art. 6.
Invarianza degli oneri

1. All’attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies deldecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dalpresente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambitodegli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all’art. 6:
– Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,vedi note alle premesse.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicanotrascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligodel rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra invigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita’ ricreative, ledisposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 15febbraio 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.

Dato a Roma, addi’ 10 aprile 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli